Equitala: notifica della cartella in caso di irreperibilità. Illegittimo il deposito presso la casa comunale.

Nuova e rivoluzionaria sentenza emessa dall’Ill.ma Cassazione, la sent. n. 12005/2015 del 10.06.2015, che dà nuovamente ragione al contribuente e condanna i modi per così dire “atipici” di notificare gli atti di Equitalia.

Premesso che tutti gli atti di Equitalia incidono notevolmente nella sfera degli interessi legittimi, premesso questo si evidenzia come in molte occasioni i contribuenti siano stati destinatari di atti notevolmente incisivi, quali ad esempio un atto di pignoramento, senza nulla sapere di tutto ciò che precedeva.

L’iter che seguiva l’Agente della Riscossione, Equitalia, al fine di notificare gli atti al contribuente, si limitava solo ed esclusivamente a consegnare l’atto alla posta.

La posta poi notificava gli atti seguendo un iter non consono all’importanza che riveste un atto di Equitalia.

Infatti se non trovava nessuno nella residenza si limitava a comunicare, senza formalità alcuna e senza adempimento dei doveri, che l’atto veniva depositato presso la Casa Comunale.

Ebbene ci eravamo già occupati di questa questione in un altro articolo (Notifiche cartelle Equitalia, in caso di irreperibilità relativa? Nulla se non viene rispettato l’iter della notifica con la spedizione della seconda raccomandata) ma oggi la Cassazione è andata oltre è ha stabilito che il postino o l’ufficiale giudiziario devono tentare, in caso di irreperibilità, di consegnare l’atto nel luogo di lavoro del contribuente. 

E ciò vale sia che si tratti di lavoratore autonomo che di dipendente.
Questo deve essere fatto ogni volta che il Comune di residenza e quello ove si trova il posto di lavoro del contribuente sia lo stesso.

D’altronde non poteva essere diverso considerando che l’interesse leso è di notevole importanza e deve essere garantito a contribuente l’effettiva conoscenza dell’atto notificato.

In caso contrario verrebbe leso il diritto di difesa del destinatario, il quale non è posto nella condizione di avere conoscenza della cartella, o peggio ancora, del pignoramento in atto, e non potrebbe in alcun modo difendersi o se lo facesse, quando ne viene a conoscenza, la prima cosa che eccepirebbero controparti, ovvero Equitalia, sarebbe la tardività dell’opposizione.

Dott.ssa Floriana Baldino

http://www.studiocataldi.it/articoli/18600-notifica-della-cartella-in-caso-di-irreperibilita-illegittimo-il-deposito-presso-la-casa-comunale-nuova-sentenza-della-cassazione.asp

Pubblicato da mobertos

La nostra società è dominata da gente folle che persegue scopi malati. Penso che veniamo gestiti da fanatici con obiettivi fanatici, ed è probabile e che sarò io ad essere considerato pazzo per quello che ho deciso di postate qui sul blog "Esci dal Cerchio". E' questa la cosa folle! La frase è di John Lennon che ho adattato. A lui devo il merito di una certa influenza durante la mia gioventù. Da giovane avevo tanta energia e il mondo degli adulti non mi piaceva; entravo sempre in conflitto con chi voleva impormi qualcosa. Perché loro sapevano! Fin da piccolo, avevo capito invece che per imparare dovevo vivere quella cosa in prima persona. Potevano dirmi quello che volevano ma se avevo deciso di farla, la facevo, a tutti i costi. Pensavo che dovevo sperimentare sulla mia pelle le nuove esperienza che mi scoprivo giorno dopo giorno. Come si può capire, apprendere, sbagliare, senza vivere l'esperienza in prima persona? Che forse un uomo non deve mai sbagliare? Da qui la mia innata capacità ad affrontare ogni esperienza anche pericolosa, senza paura, anche al di sopra delle mie reali capacità anche pagando in prima persona. Il rischio mi ha sempre affascinato.